Aree idonee e Decreto 175/2025

Il decreto-legge 175/2025, approvato il 20 novembre 2025 e attualmente in Senato per la conversione, introduce modifiche sostanziali al Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024) e contiene disposizioni relative alla Transizione 5.0. Tra le novità più rilevanti, la definizione e gestione delle aree idonee per gli impianti rinnovabili rappresenta un punto critico, che ha suscitato preoccupazioni sia tra gli operatori del settore sia tra alcune Regioni, tra cui l’Umbria.

Italia Solare e la Regione Umbria hanno formalizzato osservazioni dettagliate, evidenziando che le nuove disposizioni sulle aree idonee rischiano di ridurre drasticamente la disponibilità di superfici per fotovoltaico ed eolico, mentre permangono divieti generali su impianti a terra in aree agricole, con aperture sul tema agrivoltaico ritenute poco chiare.

Contenuti principali del Decreto 175/2025

Il decreto ridefinisce il sistema delle aree idonee tramite gli articoli 11-bis e 11-quater, con le seguenti caratteristiche principali:

  • Lo Stato individua un nucleo iniziale di aree idonee “statali”;
  • Le Regioni definiscono le aree idonee “aggiuntive” entro criteri stringenti;
  • La categoria delle aree non idonee è esplicitamente abolita.

Viene confermato il divieto di installazione di fotovoltaico a terra in aree agricole (attualmente all’esame della Corte Costituzionale), con deroga limitata agli impianti inferiori a 1 MW destinati a comunità energetiche. La definizione di agrivoltaico richiede moduli “adeguatamente elevati da terra”, generando incertezza applicativa.

I vincoli paesaggistici risultano particolarmente restrittivi: non possono essere classificate come aree idonee aree comprese nei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, né le fasce di rispetto di 3 km per l’eolico e 500 m per il fotovoltaico. Italia Solare e Umbria rilevano che tali restrizioni rendono quasi impossibile individuare superfici significative di aree idonee regionali.

Il decreto non chiarisce le interazioni tra aree idonee e zone di accelerazione e mantiene la condizione secondo cui le semplificazioni autorizzative non si applicano se le opere di connessione alla rete escono dall’area idonea, anche se sotterranee e a basso impatto.

Osservazioni di Italia Solare

Italia Solare definisce il provvedimento un “progresso incompleto”, evidenziando un doppio binario normativo: da un lato, promozione di aste FER-X, Energy Release e altri strumenti per incrementare la potenza rinnovabile; dall’altro, restrizioni normative che riducono lo spazio disponibile e aumentano l’incertezza regolatoria sulle aree idonee.

Le criticità principali identificate includono:

  • Ritorno al divieto su terreni agricoli, senza valutazione della qualità agronomica;
  • Ambiguità nella definizione di agrivoltaico e discrezionalità lasciata alle Regioni;
  • Riduzione delle aree idonee industriali (distanza massima ridotta da 500 m a 350 m e requisito di AIA);
  • Assenza di norme transitorie a tutela degli investimenti in corso;
  • Esclusione delle opere di connessione dalla semplificazione autorizzativa, compromettendo l’efficacia complessiva delle aree idonee.
Posizione della Regione Umbria

L’Umbria segnala un “paradosso normativo”: il decreto impone di quadruplicare la potenza installata entro il 2030 riducendo al contempo le superfici pianificabili. La nuova architettura normativa sottrae alle Regioni strumenti essenziali di governo del territorio, eliminando la possibilità di individuare aree non idonee e imponendo vincoli paesaggistici estesi.

Analisi preliminari indicano che solo il 4% del territorio umbro potrebbe essere classificato come area idonea, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC e generando effetti distorsivi sul mercato immobiliare e industriale.

Il decreto annulla categorie di aree idonee già individuate dalla legge regionale, impatta negativamente sui progetti destinati alle comunità energetiche e riduce le possibilità di pianificazione energetica locale. La Regione ha avviato aggiornamenti cartografici e intende portare le osservazioni in Conferenza Stato-Regioni, invitando i Comuni a trasmettere analisi d’impatto e richieste di modifica al Governo e al Parlamento.

Anche la Sardegna ha espresso critiche analoghe, denunciando compressione dei poteri regionali e possibili ricorsi contro il decreto, soprattutto per l’autorizzazione di impianti sotto 1 MW in aree protette UNESCO.

Critiche aggiuntive di associazioni ambientaliste e studi legali

Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e WWF evidenziano un disordine normativo derivante dalla sovrapposizione tra decreto-legge e decreto legislativo correttivo del Testo Unico FER.

Le lacune principali segnalate includono:

  • Mancanza di coordinamento tra aree idonee e zone di accelerazione;
  • Assenza di distinzione tra suolo agricolo produttivo e non produttivo;
  • Mancanza di fasce di idoneità lungo ferrovie e superstrade e limiti eccessivi sulle fasce autostradali;
  • Tetto del 20% per repowering e revamping ritenuto restrittivo;
  • Limite del 3% di SAU considerato irrazionale;
  • Assenza di misure dedicate alle comunità energetiche rinnovabili.

In conclusione, la definizione e la gestione delle aree idonee rappresentano oggi il nodo centrale per conciliare gli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del territorio e la certezza normativa, rendendo indispensabile un confronto tra Governo, Regioni e operatori per garantire strumenti chiari, efficaci e sostenibili.

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