Aree Idonee, verso versione definitiva

La Camera dei deputati vota oggi (13 gennaio) la conversione in legge del decreto-legge n. 175/2025, già approvato dal Senato con voto di fiducia. Con il termine di conversione fissato al 21 gennaio, modifiche sostanziali appaiono ormai improbabili.

Il provvedimento interviene in modo strutturale sulla definizione e individuazione delle aree idonee nel Testo unico sulle rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), in un contesto già complesso per contenziosi e sovrapposizioni normative.

Aree idonee: cosa cambia

Il dl 175/2025 introduce l’articolo 11-bis, aggiornando i criteri per le zone idonee su terraferma. Restano confermate le aree compromesse o infrastrutturali, che comprendono siti di bonifica, cave e miniere dismesse, discariche, aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, oltre a beni demaniali. Per il fotovoltaico rientrano anche le aree interne o contigue agli stabilimenti industriali e quelle adiacenti alle autostrade, con distanza massima di 300 metri, con limiti più restrittivi rispetto al precedente quadro normativo della Solar Belt.

Il decreto ribadisce il divieto di fotovoltaico a terra in zona agricola, consentendo però impianti agrivoltaici con moduli “adeguatamente elevati”, ora definiti normativamente.

Disciplina transitoria

Una delle principali novità introdotte dal Senato riguarda la disciplina transitoria, assente nel testo originario. Le nuove disposizioni su aree idonee (art. 11-bis) e regimi semplificati in aree idonee (art. 11-quater) non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 22 novembre 2025, che continuano a essere regolate dalla normativa previgente.

Per procedure in corso si intendono quelle autorizzative e abilitanti, incluse le valutazioni ambientali, per le quali risulti conclusa la verifica di completezza della documentazione progettuale. Come osserva l’avvocata Celeste Mellone (Green Horse Advisory), la formulazione ricalca il transitorio del TU Fer, ma con una portata più ampia grazie all’inclusione esplicita delle procedure ambientali.

È inoltre prevista la possibilità, per Regioni e Province autonome, di ricorrere all’opposizione in Conferenza di servizi nei casi che coinvolgano aree di elevato valore agricolo.

Solar Belt e stabilimenti industriali

La fascia della Solar Belt viene ridotta da 500 a 350 metri, limitando le zone di riferimento per gli impianti fotovoltaici attorno agli stabilimenti industriali. Il Senato ha eliminato l’obbligo dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e chiarito che gli impianti fotovoltaici esistenti non possono essere considerati stabilimenti produttivi, non generando quindi nuove aree idonee. Questa precisazione neutralizza l’effetto loop, evitando la creazione a catena di zone riconosciute come idonee.

Agrivoltaico e calcolo delle aree idonee

Il decreto introduce una definizione normativa di impianto agrivoltaico, chiarendo che si tratta di sistemi fotovoltaici installati su terreni agricoli progettati per consentire la prosecuzione delle attività colturali o pastorali sottostanti. La norma stabilisce che i moduli devono essere posizionati in modo “adeguatamente elevato” rispetto al suolo, così da consentire l’accesso e le operazioni agricole, ma senza parametri numerici vincolanti, lasciando margini di interpretazione.

Un elemento chiave è la richiesta di una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, che attesti la capacità dell’impianto di garantire almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile rispetto alla situazione preesistente. In caso di inosservanza si applicano sanzioni da 1.000 a 100.000 euro e l’obbligo di ripristino del terreno, mentre i Comuni effettuano controlli nei cinque anni successivi.

Sul piano pratico, la misura presenta alcune criticità: la definizione di “adeguatamente elevato” non è numericamente vincolante, il mantenimento dell’80% della produzione agricola è influenzato da fattori stagionali, climatici, varietà colturali e caratteristiche del terreno, e la certificazione richiesta ex ante può risultare indicativa, mentre la reale misurazione avviene ex post.

L’inclusione dei terreni occupati da impianti agrivoltaici nel calcolo delle superfici agricole idonee regionali (0,8–3% della Sau) potrebbe ridurre la capacità autorizzativa complessiva, comprimendo l’effetto “aggiuntivo” dell’agrivoltaico. Nonostante ciò, la definizione normativa rappresenta un passo avanti rispetto alla precedente assenza di regole chiare, offrendo maggiore certezza agli operatori.

Calcolo delle superfici per le aree idonee

La conversione chiarisce che, nel calcolo della quota di Sau regionale destinabile alle Fer (0,8–3%), devono essere inclusi anche i suoli occupati da impianti agrivoltaici e le aree già qualificate ex lege in zona agricola. Le Regioni possono definire limiti differenziati per ciascun comune, fermo restando il tetto massimo del 3%.

In pratica, l’inclusione delle strutture agrivoltaiche nel computo complessivo rischia di ridurre la capacità aggiuntiva di nuove installazioni, rendendo l’agrivoltaico non sempre “aggiuntivo” rispetto alle altre tipologie di installazioni.

Posizioni degli operatori

Italia Solare riconosce alcuni passi avanti introdotti dalla conversione del decreto, come la tutela delle procedure in corso e la riduzione dei requisiti per la Solar Belt. Tuttavia, l’associazione evidenzia tre criticità principali:

  1. Regime semplificato limitato: il beneficio si applica solo se l’impianto ricade interamente all’interno dell’area idonea, senza salvaguardare la connessione delle opere interrate che superano il perimetro. Ciò potrebbe rendere più complessa la pianificazione delle installazioni.
  2. Vincoli paesaggistici e culturali: restano fasce di rispetto e esclusioni rigide per beni culturali e paesaggistici, che secondo alcune Regioni rendono “quasi impossibile” individuare superfici sufficienti rispetto agli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili.
  3. Mancanza di strategia complessiva: l’associazione sottolinea l’assenza di una visione coordinata per lo sviluppo delle Fer, in particolare per la disciplina delle connessioni e la saturazione virtuale delle reti.

«Si è proceduto senza una chiara visione organica», dichiara Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare, auspicando che nel 2026 si intervenga su aree idonee, regolamentazioni autorizzative e connessioni di rete, per garantire un’effettiva attuazione delle rinnovabili sul territorio.

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