L’attesa per le regole operative di Transizione 5.0 sembra avvicinarsi al termine, sta infatti circolando una bozza del decreto attuativo della misura Pnrr.
Il testo, va sottolineato, non è ufficiale né forse definitivo, ma definisce comunque aspetti importanti della misura, quali i costi massimi ammessi per gli impianti fotovoltaici.
C’è poi l’importante chiarimento che, per rispettare la deadline del 31 dicembre 2025, non sarà necessario che a quella data gli impianti Fer siano connessi alle reti.
Secondo la bozza, basterà infatti che siano completati i lavori, con l’allaccio che dovrà poi essere effettuato entro un anno: una novità che diminuisce il rischio che gli investimenti non riescano a rispettare la scadenza del Pnrr, che prevede che i progetti siano completati entro fine 2025 e rendicontati entro il 30 giugno 2026.
In merito, come anticipato, la bozza di provvedimento attuativo precisa che il progetto di innovazione si intende completato, nel caso di beni finalizzati all’autoproduzione da rinnovabili, “alla data di fine lavori dei medesimi beni”.
Definiti i tetti di spesa per le rinnovabili
L’allegato 1 alla sezione II definisce i limiti di spesa ammissibili per investimenti in impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo, declinandoli per fonte e taglia dell’impianto.
Per il fotovoltaico, i tetti sono i seguenti:
780 €/kW per gli impianti tra 0,6 e 1 MW,
820 €/kW per quelli tra 0,2 e 0,6 MW,
940 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW,
fino ai 1.170 €/kW per impianti sotto i 20 kW.
Per l’eolico i tetti sono così definiti:
1.080 €/kW per impianti tra 0,6 e 1 MW,
1.280 €/kW per quelli tra 0,2 e 1 MW,
2.160 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW,
2.640 €/kW per impianti sotto i 20 kW.
Come detto, in questi casi, il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 dispone che le agevolazioni siano disponibili con la semplice comunicazione di fine lavori per la scadenza di dicembre 2025. L’articolo 7 della bozza specifica che i progetti debbano ottenere la connessione entro 1 anno.
Piano Transizione 5.0, nuove deroghe per gli energivori
Tra i punti inseriti nel decreto attuativo c’è l’apertura alle imprese energivore. Il testo esclude dalle agevolazioni le attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ma con alcune eccezioni.
Luce verde per i progetti che riguardano la generazione elettrica da gas e le relative reti di trasmissione e distribuzione, a condizione che rispettino il principio del “non arrecare un danno significativo”. Così come alle imprese soggette all’ETS per le quali l’uso di combustibili fossili “è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili”.
Accedono alle agevolazioni anche le imprese soggette al mercato del carbonio europeo per progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa. O per progetti che sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, ma le cui emissioni risultino inferiori a quelle registrate nell’esercizio precedente all’avvio del progetto.