C’è finalmente un testo ufficiale del Dl Agricoltura bollinato dalla Segreteria dello Stato con l’annunciata esclusione del fotovoltaico dai terreni agricoli.
La norma, firmata nelle ultimissime ore dal Presidente della Repubblica, intervenendo sul dlgs 199/2021 che attua la direttiva Red 2 sulle rinnovabili, esclude dalle aree agricole produttive il fotovoltaico a terra ma sembra far salvo l’agrivoltaico e gli investimenti già avviati.
Il Decreto-legge Agricoltura riduce drasticamente la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici su suolo agricolo. In particolare è l’articolo 5 “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” a intervenire in tale direzione sancendo i limiti.
Guardando alle deroghe, oltre a quella implicita per l’agrivoltaico, la norma ne elenca altre:
- interventi su impianti esistenti che non aumentino l’area occupata;
- impianti su cave e miniere cessate;
- siti e impianti di gestori di ferrovie e aeroporti;
- aree adiacenti entro 300 metri dalle autostrade;
- aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, comprese quelle entro 500 metri dagli stessi.
Riguardo alle aree della cosiddetta Solar Belt, non ci sono deroghe invece per quelle entro 500 metri da zone a destinazione industriale (c-ter 1 del citato comma 8 art.20 dlgs 199/2021) e per quelle al di fuori della fascia di rispetto dai beni tutelati (c-quater).
Il Dl Agricoltura esclude poi dal divieto di FV su aree agricole produttive anche:
- progetti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche;
- progetti attuativi delle altre misure di investimento del Pnrr e dal Pnc o di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr.
Importante, poi, la definizione dei progetti fatti salvi perché già in fase di autorizzazione: si parla di “procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate” alla data di entrata in vigore del decreto, per cui non saranno toccati dal nuovo divieto anche gli impianti con Via già avviata.
Il nostro Team seguirà puntualmente ogni ulteriore chiarimento della norma.