La raccomandazione di REPowerEU contro la lentezza degli iter autorizzativi

Nell’ambito del più ampio piano REPowerEU, che arriva a più di due mesi dall’annuncio fatto l’8 marzo scorso,  la Commissione Europea ha pubblicato anche una raccomandazione sulle procedure autorizzative per le rinnovabili. Con il pacchetto REPowerEU l’Unione Europea avvia – di fatto – il processo di indipendenza dai combustibili fossili (anche russi) nonostante tale decisione sia stata più volte oggetto di rinvio e di discussioni tra i 27 Stati Membri.

Nel comunicato stampa della Commissione viene precisato che l’Unione Europea intende eliminare gradualmente la sua dipendenza dai combustibili fossili, in particolare quelli russi. Le misure del piano REPowerEU intendono far fronte a questo obiettivo tramite: il risparmio energetico, la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, l’introduzione accelerata delle energie rinnovabili in sostituzione dei combustibili fossili nelle abitazioni, nell’industria e nella produzione di energia.

Con la raccomandazione in oggetto la Commissione affronta – tra i diversi temi – proprio l’annosa questione dell’eccessiva durata e della complessità delle procedure di autorizzazione per i progetti di impianti da fonte rinnovabile. L’attuale lentezza e la frammentarietà degli iter autorizzativi sono indicati, infatti, come i maggiori ostacoli non solo alla diffusione – in assoluto – di tali impianti ma anche alla realizzazione di impianti meno efficienti rispetto a quanto sarebbe consentito dall’innovazione dinamica intervenuta nel frattempo.

Su tali presupposti la Commissione precisa come gli Stati Membri debbano pertanto:

– istituire scadenze chiaramente definite e ravvicinate per tutte le fasi necessarie all’autorizzazione della costruzione e dell’esercizio di tali infrastrutture – nonché il loro collegamento alla rete elettrica – (la cui durata in ogni caso dovrebbe essere limitata ad un massimo di tre mesi);

-consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei progetti nel periodo intercorrente tra l’istanza e l’ottenimento dell’autorizzazione.

– prevedere che gli Stati Membri debbano introdurre norme in base alle quali il mancato riscontro delle autorità competenti – entro termini perentori – comporti di fatto il rilascio del titolo autorizzativo (cfr in tal senso al recentissimo DL 50/2022 art. 7, comma 2).

Sempre nell’ottica di favorire la diffusione degli impianti FER la raccomandazione rivolge, quindi, agli Stati Membri il compito di individuare rapidamente le zone in terra ed in mare idonee alla realizzazione di tale tipologie di impianti (zone di riferimento per le rinnovabili) dando priorità – inter alia – alle aree degradate non utilizzabili ai fini agricoli e, al contempo, limitando al minimo le cd “zone di esclusione”, che dovrebbero a loro volta essere oggetto di informazioni chiare, trasparenti e motivate. A tal fine la Commissione invita gli Stati ad avvalersi dei dati e delle informazioni circa le zone sensibili dal punto di vista ambientale nell’ambito dello strumento di mappatura digitale dei dati geografici relativi all’energia e all’industria (Energy and Industry Geography Lab).

Stante l’impatto innovativo delle previsioni individuate nella raccomandazione è previsto che ciascun Stato Membro debba procedere al monitoraggio nell’attuazione delle misure di accelerazione delle procedure comunicando alla Commissione ogni due anni (a partire dal marzo 2023) i progressi portati avanti al fine di rendere più efficienti i processi di autorizzazione e di conseguenza la diffusione degli impianti a fonte rinnovabile.

Fonte: www.qualenergia.it – articolo di Francesca Bisaro e Marcello Astolfi

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