Decreto Sostegni TER: le misure per il primo trimestre 2022

Il terzo Decreto Sostegni (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 – testo in calce) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio, con vigenza in pari data.

All’Art. 14 sono previste le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica per una manovra da oltre 1,2 miliardi di euro a cui si provvede attraverso l’utilizzo di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

In attuazione della norma del DL sostegni, l’Autorità per l’energia ha pubblicato la Delibera del 31 GENNAIO 2022 35/2022/R/EEL.

In sintesi le misure previste per il primo trimestre 2022:

  • eliminazione degli oneri di sistema per le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • eliminazione degli oneri di sistema per le utenze in media, alta e altissima tensione;
  • eliminazione degli oneri di sistema per le utenze degli usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Le agevolazioni verranno applicate automaticamente in bolletta.

Mentre per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione (sotto i 16,5 kW di potenza) era stata già prevista dall’Autorità analoga misura di azzeramento degli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 in occasione dell’aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela dello scorso fine dicembre, attuando quanto previsto dalla legge bilancio 2022, la novità riguarda l’introduzione della stessa misura per le media, alta e altissima tensione.

Nel caso alla data di entrata in vigore del provvedimento fossero state già emesse fatture relative alla fornitura di elettricità riferite al periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la seconda bolletta successiva.

Inoltre, se l’offerta commerciale sottoscritta dal cliente non prevedesse l’applicazione diretta delle componenti degli oneri generali (ASOS e ARIM), ciascun venditore dovrà garantire al cliente una riduzione della spesa pari alla differenza tra i valori delle aliquote degli oneri senza e con azzeramento.

La stessa Delibera 35/22 in attuazione dell’art 15 del DL Sostegni Ter introduce anche una modifica per il 2022 alle procedure relative agli sgravi per le imprese energivore, riducendo l’importo della prima rata del contributo parziale agli oneri di sistema dovuto da alcune di esse alla luce delle incertezze sull’andamento del mercato. (https://www.elector.it/decreto-sostegni-ter-contributo-straordinario-sotto-forma-di-credito-dimposta-a-favore-delle-imprese-energivore/).

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